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Responsabilità penale medica

La responsabilità medica riguarda i delitti di natura colposa (per lo più ricompresi all’interno del dettato normativo racchiuso negli artt. 589 e 590 sexies c.p.) che possono essere contestati ad esponenti del personale sanitario operanti in strutture ospedaliere od ambulatoriali, pubbliche o private, che nell’affrontare la problematica di salute di un determinato paziente, siano accusati di aver cagionato allo stesso un evento infausto a causa di una particolare imprudenza o imperizia, oppure perché considerati all’oscuro di leggi, protocolli clinici, regolamenti o altra fonte di colpa specifica.

Vista la delicatezza della materia ed il susseguirsi di interventi giurisprudenziali volti a mitigare il coinvolgimento del sanitario, per evitare che costui, per la paura di sbagliare ed essere trascinato in un giudizio penale, non prenda più su di sé alcun rischio connesso con l’assunzione di qualsivoglia responsabilità (c.d. medicina difensiva ), l’Avvocato Gaetano Iannotta ha consolidato l’esperienza e la competenza per assumere la consulenza penale del sanitario implicato in un processo per colpa medica.

La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”) ha introdotto nel codice penale l’art. 590 sexies avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico. Il principale elemento di novità introdotto nell’ordinamento da quest’articolo è una causa di esclusione della punibilità del sanitario “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia” e il predetto abbia “rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina contenuta nell’art. 3 del d.l. n. 189 del 2012 (c.d. decreto “Balduzzi”), si può immediatamente constatare come ai fini dell’applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità sia venuta meno sul piano letterale la graduazione tra colpa lieve e colpa grave come elemento soggettivo alla base dell’imperizia del sanitario. Pertanto, “la creazione di uno specifico statuto penale per il medico è stata un’operazione di scarsa utilità, oltre che di dubbia ragionevolezza”. Certamente è necessario che le novità normative si “sedimentino”, e in conseguenza che vengano apprese appieno.

E’ altrettanto certo, però, che le novità della legge “Gelli – Bianco”, ma soltanto in materia di responsabilità civile, appaiano ictu oculi utili, giuste, rivoluzionarie, risolutive. Non si può dire altrettanto per quelle in materia di responsabilità penale. Il nuovo art. 590 sexies c.p. è applicabile a fattispecie residuali rispetto alla casistica degli errori medici e non risolve certamente il problema dell’eccessiva criminalizzazione dei medici, esistente o solo percepito che sia. Ma ciò che desta maggiori perplessità , e non solo sul piano giuridico, è l’eccessiva “burocratizzazione” dell’arte medica che potrebbe derivare dalla codificazione dei percorsi di cura e dalla limitazione dei soggetti deputati a validarne la bontà. La medicina è scienza (anche se non esatta), e come tutte le scienze deve essere libera. Altrimenti diventa tecnica, funzionale all’apparato più che all’uomo.

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